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Tali Stati membri sono: Belgio (INFR(2024)2055), Cechia (INFR(2024)2057), Germania (INFR(2024)2060), Estonia (INFR(2024)2058), Grecia (INFR(2024)2061), Francia (INFR(2024)2059), Italia (INFR(2024)2062), Cipro (INFR(2024)2056), Lettonia (INFR(2024)2064), Lussemburgo (INFR(2024)2063), Malta (INFR(2024)2065), Austria (INFR(2024)2054), Polonia (INFR(2024)2066), Portogallo (INFR(2024)2067), Romania (INFR(2024)2068), Slovenia (INFR(2024)2070), Slovacchia (INFR(2024)2071) e Svezia (INFR(2024)2069).
L'atto sulla governance dei dati facilita la condivisione dei dati tra i settori e i paesi dell'UE a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Aumenterà la fiducia nella condivisione dei dati stabilendo norme per la neutralità degli intermediari di dati che collegano le persone e le imprese con gli utenti dei dati. Le attività di intermediazione dei dati devono essere rigorosamente indipendenti da qualsiasi altro servizio che forniscono, essere registrate e possono essere identificate da un logo comune dell'UE. La legge faciliterà inoltre il riutilizzo di alcuni dati detenuti dal settore pubblico e stimolerà la condivisione volontaria dei dati. L'altruismo dei dati consente ai cittadini di dare il loro consenso a rendere disponibili i dati che generano per il bene comune, ad esempio per progetti di ricerca medica. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati possono decidere di essere incluse in un registro pubblico e utilizzare il logo comune dell'UE. Devono avere carattere non lucrativo e soddisfare i requisiti di trasparenza, nonché offrire garanzie specifiche per tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e delle imprese che decidono di condividere i propri dati. Applicabili dal 24 settembre 2023, le autorità responsabili sono responsabili della registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e del monitoraggio della conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora ai 18 Stati membri interessati, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e affrontare le carenze sollevate dalla Commissione. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.