
Il diritto d'autore dell'UE prevede il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle loro opere. Essa comprende la scelta degli autori di esercitare i loro diritti individualmente o di affidare o trasferire la gestione della totalità o di una parte di essi a un organismo di gestione collettiva o a entità di gestione indipendenti. Tuttavia, ai sensi della legge slovena, gli autori non hanno altra scelta che lasciare la gestione del loro diritto a un organismo di gestione collettiva. Ciò comporta una privazione dei diritti esclusivi dell'autore e contrasta con la libertà dei titolari dei diritti di ritirare i loro diritti dalla gestione collettiva, garantita dal diritto dell'UE. Il regime obbligatorio di gestione collettiva previsto dal diritto sloveno costituisce una limitazione dei diritti definiti nelle direttive. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora alla Slovenia, che dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di inviare un parere motivato alla Slovenia.
Ulteriori informazioni su:
- Norme dell'UE sul diritto d'autore
- Diritto d'autore dell'UE
- Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva 2001/29/CE)
- Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (direttiva 2014/26/UE)