
I contributi sono raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli organismi di risoluzione delle controversie (DSB), dagli operatori di rete, compresi gli operatori di comunicazioni elettroniche e i fornitori di servizi, dalle associazioni industriali e dai singoli individui.
La legge sull'infrastruttura Gigabit (GIA) mira a facilitare la diffusione tempestiva ed efficiente in termini di costi di reti ad altissima capacità (VHCN) nell'Unione europea al fine di soddisfare le crescenti esigenze di connettività dei cittadini e delle imprese. In particolare, il GIA promuove l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti e consente una diffusione più efficiente di nuove infrastrutture fisiche in modo che tali reti possano essere implementate più rapidamente e a un costo inferiore.
L'articolo 3 della GIA affronta la questione dell'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, possedute o controllate da operatori di rete, enti pubblici e proprietari di edifici commerciali privati (se forniti dagli Stati membri), nonché dell'accesso ai terreni di persone giuridiche che operano principalmente come locatari di terreni o come titolari di diritti su terreni diversi dai diritti di proprietà.
L'articolo 3, paragrafo 13, dell'AIG conferisce alla Commissione, in stretta cooperazione con il BEREC, il potere di fornire orientamenti sull'applicazione dell'articolo 3, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi e tenendo conto dei principi consolidati e della situazione distinta tra gli Stati membri. Gli orientamenti della Commissione potrebbero includere l'applicazione di termini e condizioni equi e ragionevoli per l'accesso alle infrastrutture fisiche. Gli orientamenti potrebbero tenere conto delle caratteristiche degli operatori di rete e del loro modello commerciale e, per quanto possibile, dei principi consolidati e delle norme procedurali degli organismi nazionali di risoluzione delle controversie.
Gli orientamenti mirano a facilitare l'accesso, sulla base della GIA, agli accordi sulle infrastrutture fisiche tra le parti interessate. Possono anche essere utili agli ODS quando emettono decisioni vincolanti per risolvere controversie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della GIA.
Tale riesame è condotto parallelamente alla preparazione della proposta della prossima legge sulle reti digitali (DNA) e si basa sul quadro attuale. Il 6 giugno 2025 è stato pubblicato un invito a presentare contributi specifico e distinto sul DNA. Le prove e i dati raccolti in questo processo possono anche essere utilizzati per fondare la proposta sul DNA.
La consultazione mirata rimarrà aperta fino al 30 settembre 2025.