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Plasmare il futuro digitale dell'Europa
Press release | Pubblicazione

La Commissione invia richieste di informazioni sui rischi generativi dell'IA a 6 piattaforme online di dimensioni molto grandi e a 2 motori di ricerca online molto grandi ai sensi della legge sui servizi digitali

La Commissione ha formalmente inviato richieste di informazioni ai sensi della legge sui servizi digitali (DSA) a Bing e Google Search (motori di ricerca online molto grandi, o VLOSE), nonché a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube e X (piattaforme online di dimensioni molto grandi o VLOP).

Legge sui servizi digitali": Un grafico digitale con il testo "DIGITAL SERVICES ACT" in grassetto bianco, evidenziato su uno sfondo viola dinamico con un pattern a griglia e linee convergenti che creano un senso di profondità. Gli hashtag "#DigitalEU" appaiono nell'angolo in alto a destra e in basso al centro dell'immagine.

La Commissione chiede a tali servizi di fornire maggiori informazioni sulle rispettive misure di mitigazione per i rischi connessi all'IA generativa, come le cosiddette "allucinazioni" in cui l'IA fornisce informazioni false, la diffusione virale dei deepfakes e la manipolazione automatizzata dei servizi che possono indurre in errore gli elettori.

La Commissione chiede inoltre informazioni e documenti interni sulle valutazioni dei rischi e sulle misure di mitigazione connesse all'impatto dell'IA generativa sui processi elettorali, alla diffusione di contenuti illegali, alla protezione dei diritti fondamentali, alla violenza di genere, alla protezione dei minori, al benessere mentale, alla protezione dei dati personali, alla protezione dei consumatori e alla proprietà intellettuale. Le domande riguardano sia la diffusione che la creazione di contenuti generativi di IA.

Le società interessate devono fornire alla Commissione le informazioni richieste entro il 5 aprile 2024 per le questioni relative alla protezione delle elezioni ed entro il 26 aprile 2024 per le domande rimanenti.

Una richiesta di informazioni è un atto investigativo che non pregiudica eventuali ulteriori misure che la Commissione può o non può decidere di adottare. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione valuterà le prossime fasi. A norma dell'articolo 74, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei dati, la Commissione può infliggere ammende per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta da parte dei VLOP e dei VLOSE, la Commissione può decidere di chiedere le informazioni mediante decisione. In questo caso, la mancata risposta entro il termine potrebbe comportare l'imposizione di penalità di mora.

L'IA generativa è anche uno dei rischi individuati dalla Commissione nel suo progetto di orientamenti sull'integrità dei processi elettorali. Il loro obiettivo è fornire ai VLOP e ai VLOSE le migliori pratiche ed esempi di potenziali misure di mitigazione dei rischi connessi alle elezioni, comprese misure specifiche legate all'IA generativa.

Per ulteriori informazioni: