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Plasmare il futuro digitale dell'Europa

Liste di fiducia dell'UE

Gli Stati membri hanno l'obbligo di redigere, mantenere e pubblicare elenchi di fiducia dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi da essi forniti.

A norma del regolamento relativo all'identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), gli elenchi di fiducia nazionali hanno un effetto costitutivo. In altre parole, un fornitore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari che fornisce saranno qualificati solo se appaiono in un elenco di fiducia. Gli utenti, compresi i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, beneficeranno dell'effetto giuridico associato a un determinato servizio fiduciario qualificato solo se quest'ultimo è elencato come qualificato negli elenchi di fiducia.

L'articolo 22 del regolamento eIDAS impone agli Stati membri di istituire, mantenere e pubblicare elenchi di fiducia. Tali elenchi dovrebbero includere informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui sono responsabili e informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi forniti. Gli elenchi devono essere pubblicati in modo sicuro, firmati elettronicamente o sigillati in un formato idoneo al trattamento automatizzato.

Gli elenchi di fiducia sono essenziali per garantire la certezza tra gli operatori del mercato in quanto indicano lo status del prestatore di servizi e del servizio al momento della vigilanza. Essi mirano a promuovere l'interoperabilità dei servizi fiduciari qualificati facilitando la convalida delle firme elettroniche e degli eSeals e altro ancora. 

Gli Stati membri possono aggiungere servizi fiduciari diversi da quelli qualificati negli elenchi di fiducia, su base volontaria. Tuttavia, ciò avviene solo a livello nazionale e deve essere chiaramente indicato che non sono qualificati ai sensi del regolamento eIDAS.

Al fine di consentire l'accesso agli elenchi di fiducia di tutti gli Stati membri, la Commissione mette a disposizione del pubblico, attraverso un canale sicuro a un server web autenticato, gli elenchi di fiducia notificati dagli Stati membri in un modulo firmato o sigillato idoneo al trattamento automatizzato.

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