Il trattato di Marrakech consente alle persone con disabilità nella stampa di accedere a più libri e altro materiale cartaceo in formati a loro accessibili.
La direttiva e il regolamento per l'attuazione del trattato di Marrakech nel diritto dell'UE sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 20 settembre 2017. Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale da parte degli Stati membri è scaduto l'11 ottobre 2018. Il regolamento è entrato in vigore il 12 ottobre 2018.
La direttiva
La direttiva relativa a taluni usi consentiti di talune opere (.pdf) e di altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa stabilisce un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore e ai diritti connessi.
Tutte le versioni linguistiche della direttiva sono disponibili in EUR-Lex.
Il regolamento
Il regolamento prevede un'eccezione al diritto d'autore (.pdf) che consente lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e materiali che sono normalmente protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Ciò è a beneficio delle persone non vedenti, ipovedenti o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il regolamento consentirà lo scambio transfrontaliero di copie effettuate nell'ambito dell'eccezione tra l'UE e i paesi terzi che sono parti del trattato.
Tutte le versioni linguistiche del regolamento sono disponibili in EUR-Lex.
Elenchi delle entità autorizzate negli Stati membri
A norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1564, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di contatto ricevute da entità autorizzate nell'ambito del quadro giuridico della direttiva (UE) 2017/1564 su determinati usi consentiti di determinate opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
Per "entità autorizzata" nel contesto del presente strumento giuridico si intende un'entità autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro a fornire istruzione, formazione, lettura adattativa o accesso alle informazioni ai beneficiari senza scopo di lucro. Comprende anche un'istituzione pubblica o un'organizzazione senza scopo di lucro che fornisce ai beneficiari gli stessi servizi di una delle sue attività primarie, dei suoi obblighi istituzionali o nell'ambito delle sue missioni di interesse pubblico.
Scarica la tabella delle entità autorizzate (.pdf)
Tali informazioni saranno regolarmente aggiornate con ulteriori informazioni ricevute dagli Stati membri.
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