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Plasmare il futuro digitale dell'Europa

Applicazione e attuazione della direttiva SMA

La Commissione garantisce che la direttiva sia attuata dagli Stati membri e rispettata dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

La Commissione si adopera per discutere le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme della direttiva sui servizi di media audiovisivi con gli Stati membri e le loro autorità di regolamentazione in occasione del comitato di contatto e delle riunioni delle autorità di regolamentazione organizzate a Bruxelles.

La Commissione fornisce costantemente informazioni e indicatori pertinenti nel quadro dei suoi obblighi di comunicazione. La Commissione avvia procedimenti di infrazione nei confronti di un determinato Stato membro in determinati casi, quali il recepimento o l'applicazione non corretti della direttiva.

Comitato di contatto

Il comitato di contatto monitora l'attuazione della direttiva e gli sviluppi nel settore. Esso funge anche da forum per lo scambio di opinioni. La commissione si occupa della politica audiovisiva esistente e dei relativi sviluppi in questo settore. Essa dovrebbe prestare particolare attenzione agli sviluppi tecnici nel settore audiovisivo.

Il comitato assiste inoltre gli Stati membri nelle loro relazioni nazionali che devono essere redatte ogni due anni.

Presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri, può essere convocato su richiesta di una delle delegazioni. I verbali e l'ordine del giorno di tutte le riunioni svolte finora sono disponibili per consultazione.

Regolatori del settore audiovisivo

Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) riunisce capi o rappresentanti di alto livello di organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi audiovisivi. Il gruppo fornisce consulenza alla Commissione sull'attuazione della direttiva dell'UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS).

Il 3 febbraio 2014 la Commissione europea ha adottato una decisione che fissa gli obiettivi del gruppo:

  • consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori;
  • garantire un'attuazione coerente della direttiva SMA e di qualsiasi altra questione relativa ai servizi di media audiovisivi di competenza della Commissione;
  • agevolare la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione dell'UE, come previsto dalla direttiva che disciplina i servizi di media audiovisivi;
  • consentire uno scambio di esperienze e di buone pratiche.

La direttiva SMA riconosce il ruolo delle autorità di regolamentazione indipendenti che, nella maggior parte degli Stati membri, sono responsabili dell'applicazione delle misure nazionali di recepimento delle norme della direttiva.

In generale, le autorità di regolamentazione dei servizi di media audiovisivi vigilano sulla conformità dei programmi audiovisivi alle norme europee e nazionali. L'ERGA dovrebbe fornire una base per una maggiore cooperazione tra le autorità di regolamentazione e la Commissione al fine di conseguire una migliore applicazione delle norme della direttiva, in particolare quando sono in gioco questioni di giurisdizione. Più in generale, questo scambio di informazioni e cooperazione consente discussioni a livello dell'UE su questioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni della direttiva, in particolare le norme in materia di pubblicità. Tali discussioni consentono un'applicazione più coerente delle norme e quindi condizioni di parità in tutta l'UE.

Procedure di infrazione

Talvolta la Commissione è tenuta ad avviare azioni legali nei confronti di un determinato Stato membro in caso di violazione della direttiva. Si tratta della cosiddetta procedura di infrazione.

La Commissione può venire a conoscenza di violazioni della direttiva attraverso denunce dei cittadini, interrogazioni parlamentari o a seguito di un esercizio di monitoraggio effettuato da un consulente indipendente sulle norme relative alle comunicazioni commerciali audiovisive.

Prima di avviare procedure di infrazione, la Commissione contatta le autorità nazionali degli Stati membri per chiedere informazioni supplementari o per informarle di potenziali problemi relativi al recepimento o all'attuazione della direttiva nella loro legislazione nazionale.

I seguenti comunicati stampa sono esempi di infrazioni perseguite dalla Commissione negli ultimi anni:

Per maggiori informazioni, fare riferimento agli esempi illustrativi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE nel settore della radiodiffusione. 

Riferimento alle leggi nazionali

Il diritto comunitario impone agli Stati membri di notificare alla Commissione con quali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali hanno recepito una direttiva.

Per informazioni sulla legislazione nazionale di attuazione della direttiva originale "Televisione senza frontiere" e sulle due direttive di modifica si prega di consultare i seguenti documenti:

Si noti che la direttiva sui servizi di media audiovisivi è stata codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Non sono state necessarie misure di recepimento distinte per la direttiva codificata.

Eventi principali

Di seguito sono riportate le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva SMA, verificate dalla Commissione per verificarne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva.

Austria

Decisionedella Commissione: GU L 180 del 10.7.2007, pagg. 11-16 (tutte le lingue)

Belgio

Decisione della Commissione: GU L 180 del 10.7.2007, pagg. 24-32 (tutte le lingue).

Modifica della decisione 2014/110/UE:

GU L 59 del 28.2.2014, pagg. 39-42 (tutte le lingue)

Danimarca

Misure adottate dalla Danimarca: GU C 14 del 19.1.1999, pagg. 6-7 (tutte le lingue)

(Revoca delle misure - GU C 45 del 19.2.2002, pag. 7)

Decisione della Commissione: GU L 177 dell'8.7.2015, pagg. 54-59 (tutte le lingue)

Finland

Decisione della Commissione: GU L 180 del 10.7.2007, pagg. 38-41 (tutte le lingue).

Francia

Misure adottate dalla Francia: GU C del 18.11.2024 (tutte le lingue)

Decisionedella Commissione: GU C del 24.6.2024 (tutte le lingue)

Germania

Decisione della Commissione: GU L 180 del 10.7.2007, pagg. 8-10 (tutte le lingue)

Ungheria

Misure adottate dall'Ungheria: GU C 214 del 4.7.2017, pagg. 6-7 (tutte le lingue)

Decisione della Commissione: GU C 214 del 4.7.2017, pagg. 3-5 (tutte le lingue)

Irlanda

Misure adottate dall'Irlanda: GU C 8 dell'11.1.2018, pagg. 12-13 (tutte le lingue)

Decisione della Commissione: GU C 8 dell'11.1.2018, pagg. 10-11 (tutte le lingue)

Italia

Decisione della Commissione: GU L 187 del 17.7.2012, pagg. 57-61 (tutte le lingue).

Polonia

Decisione della Commissione: GU L 27 del 3.2.2015, pagg. 37-41 (tutte le lingue)

 

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  • Comunicato stampa
  • 23 Settembre 2021

Questa settimana la Commissione europea ha inviato un parere motivato a Cechia, Estonia, Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Slovenia e Slovacchia per non aver fornito informazioni in merito all'attuazione della direttiva dell'UE sui servizi di media audiovisivi nelle rispettive legislazioni nazionali. Le nuove norme si applicano a tutti i media audiovisivi, sia alle emittenti televisive tradizionali sia ai servizi on demand, nonché alle piattaforme per la condivisione di video. L'obiettivo è creare un quadro normativo adatto all'era digitale, che serva a plasmare un panorama audiovisivo

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