La direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD) si adopera per garantire che i servizi di media nelle giurisdizioni degli Stati membri contribuiscano all'uguaglianza e all'accessibilità.
Contenuti e servizi interessanti
Contenuti e servizi interessanti dovrebbero essere resi disponibili in un ambiente online interoperabile e senza frontiere.
Stiamo assistendo a un'esplosione di modi in cui i contenuti creativi vengono consegnati e utilizzati, dagli e-book, ai siti di streaming musicale, alle piattaforme di condivisione video e altro ancora. Tuttavia, ci sono sfide importanti da affrontare, come la disponibilità transfrontaliera di servizi o la capacità dei piccoli operatori europei di beneficiare pienamente della distribuzione online.
Un elemento delle politiche dell'UE in materia di contenuti e media è migliorare l'ambiente per i servizi di contenuti creativi online attraverso l'analisi e lo sviluppo delle politiche, nonché attraverso il finanziamento della ricerca e dell'innovazione.
In tale contesto, la Commissione contribuisce a trovare soluzioni alle seguenti questioni:
- l'evoluzione del diritto d'autore e la sua gestione nel mondo connesso;
- il ruolo delle TIC nella gestione dei contenuti, compreso il miglioramento della disponibilità di contenuti creativi accessibili online e transfrontalieri;
- la semplificazione dei processi di concessione delle licenze e la sua trasparenza attraverso l'uso di banche dati, metadati e standard.
Divieto di incitamento all'odio
All'interno dell'UE
Le autorità di ogni paese dell'UE devono garantire che i servizi di media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio basato sulla razza, il sesso, la religione o la nazionalità. Questo è un problema, ad esempio, con canali che sostengono la violenza come soluzione ai conflitti sociali o politici.
La messa al bando di un canale televisivo deve rimanere un'ultima risorsa, in quanto si tratta di una mossa radicale che dovrebbe essere bilanciata contro il diritto democratico alla libertà di parola. Oltre alle corrispondenti emittenti nazionali, le autorità degli Stati membri dell'UE sono tenute ad agire contro:
- canali di incitamento all'odio che utilizzano un collegamento uplink in un paese dell'UE;
- capacità satellitare utilizzata per le trasmissioni di incitamento all'odio ( cfr. giurisdizione della direttiva audiovisiva).
Al di fuori dell'UE
Le autorità dell'UE non hanno alcun potere nell'ambito della direttiva AVMS di agire contro i canali di incitamento all'odio provenienti da paesi terzi, come ad esempio i canali satellitari esterni che possono essere rilevati in alcune parti dell'UE. La Commissione solleva regolarmente la questione delle emittenti di incitamento all'odio nel suo dialogo politico con i paesi interessati, in particolare quelli in cui hanno sede le emittenti.
Accessibilità per le persone con disabilità
Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accessibilità dei servizi mediatici alle persone con disabilità visive o uditive.
Le persone con disabilità visive e uditive e gli anziani dovrebbero poter partecipare alla vita sociale e culturale dell'UE. Essi hanno pertanto accesso ai servizi di media audiovisivi. I governi devono incoraggiare le aziende dei media sotto la loro giurisdizione a farlo con la lingua dei segni, la sottotitolazione, l'audio-descrizione o la navigazione dei menu facilmente comprensibile.
Per saperne di più sulle misure relative all'accesso delle persone con disabilità visive e uditive ai programmi televisivi negli Stati membri prima dell'adozione della direttiva AVMS.
Grandi eventi
L'AVMSD stabilisce le condizioni quadro per evitare che i grandi eventi vengano monopolizzati dalla televisione a pagamento. Questo quadro consente agli Stati membri di garantire che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano eventi di grande importanza per la società su base esclusiva, in quanto priverebbero la possibilità per la maggioranza del pubblico di seguirli.
Gli eventi in questione possono essere nazionali o di altro tipo, come i Giochi Olimpici, la Coppa del Mondo di Calcio, il Campionato Europeo di Calcio, l'inaugurazione, il matrimonio o la sepoltura di un re, regina o capo di stato, o un importante evento culturale.
Ciascuno Stato membro ha il diritto di redigere un elenco di eventi considerati di grande importanza per la società. A norma dell'articolo 14 della direttiva AVMS, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che adottano o intendono adottare per quanto riguarda l'esercizio dei diritti esclusivi di radiodiffusione per eventi importanti. Gli Stati membri devono inoltre garantire che le emittenti soggette alla loro giurisdizione rispettino gli elenchi degli altri Stati membri che li hanno notificati alla Commissione, sulla base del principio del reciproco riconoscimento.
La Commissione deve chiedere il parere del comitato di contatto della DMAV ai sensi dell'articolo 29 della direttiva e deve valutare la compatibilità delle misure nazionali con il diritto dell'Unione. In caso di esito positivo di questo processo di valutazione, le misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
Per saperne di più sulle misure adottate dai diversi Stati membri in questo settore.
Leggete la sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 2005.
Brevi estratti
Gli Stati membri devono garantire che qualsiasi emittente stabilita nell'UE abbia accesso a brevi estratti di eventi di grande interesse per il pubblico trasmessi in esclusiva. Questi brevi estratti possono essere utilizzati solo per programmi di informazione generali e devono essere forniti su base equa, ragionevole e non discriminatoria.
Tale diritto di accesso dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo quando è necessario, ad esempio quando nessuna emittente stabilita nello stesso Stato membro in cui l'emittente che chiede l'accesso agli estratti ha acquisito i diritti.
Gli Stati membri possono definire le modalità e le condizioni relative alla fornitura di brevi estratti. Tuttavia, qualora sia prevista una compensazione, essa non può superare i costi aggiuntivi direttamente sostenuti per fornire l'accesso.
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